Art. 7. Compiti del Comitato di sorveglianza 1. E' istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 1994-1999. Il Comitato e' insediato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato e' presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso. 2. Fanno parte del Comitato di sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del POP 1994-1999 e delle sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e ministeriali designati dalle Amministrazioni competenti. 3. L'attivita' del Comitato di sorveglianza si esplica secondo i principi e le modalita contenute nel capitolo VII "Sorveglianza e Valutazione" del regolamento comunitario n. 2082/1993. 4. Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze in base alle conoscenze sullo stato di avanzamento del QCS e dei relativi programmi e misure, fornite dal responsabile di programma con apposite relazioni tecniche. Il Comitato di sorveglianza: coordina gli interventi previsti dal Programma operativo e dagli strumenti di sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali; ha la responsabilita' di seguire e sorvegliare l'attuazione e l'esecuzione dei diversi programmi e misure in cui si articola il QCS 1994-1999, affinche' siano raggiunti gli obiettivi previsti; ha la responsabilita' del controllo finanziario; propone, nell'ambito dei principi concordati ed adottati nel QCS 1994-1999, nonche' secondo le disposizioni previste al capitolo VII del regolamento comunitario n. 2082/1993, eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei relativi piani di finanziamento. L'attivita' del Comitato di sorveglianza e' estesa a tutti i programmi comunitari.