Art. 7.
                Compiti del Comitato di sorveglianza
 
  1.  E' istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario
di Sostegno (QCS) 1994-1999. Il Comitato e'  insediato  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge. Il
Comitato e' presieduto dal Presidente della Regione o  suo  delegato,
che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso.
  2.  Fanno  parte  del  Comitato di sorveglianza: i responsabili dei
sottoprogrammi del POP  1994-1999  e  delle  sovvenzioni  globali,  i
rappresentanti    comunitari    e    ministeriali   designati   dalle
Amministrazioni competenti.
  3. L'attivita' del Comitato di sorveglianza si  esplica  secondo  i
principi  e  le  modalita  contenute nel capitolo VII "Sorveglianza e
Valutazione" del regolamento comunitario n. 2082/1993.
  4. Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze  in  base
alle  conoscenze  sullo  stato  di avanzamento del QCS e dei relativi
programmi  e  misure,  fornite  dal  responsabile  di  programma  con
apposite relazioni tecniche. Il Comitato di sorveglianza:
   coordina  gli  interventi previsti dal Programma operativo e dagli
strumenti di sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali;
   ha la responsabilita' di  seguire  e  sorvegliare  l'attuazione  e
l'esecuzione dei diversi programmi e misure in cui si articola il QCS
1994-1999, affinche' siano raggiunti gli obiettivi previsti;
   ha la responsabilita' del controllo finanziario;
   propone,  nell'ambito  dei principi concordati ed adottati nel QCS
1994-1999, nonche' secondo le disposizioni previste al  capitolo  VII
del  regolamento  comunitario  n.  2082/1993, eventuali modifiche dei
programmi, delle misure e dei relativi piani di finanziamento.
  L'attivita' del Comitato  di  sorveglianza  e'  estesa  a  tutti  i
programmi comunitari.