Art. 8. Informatizzazione e controllo 1. Entro trenta giorni dalla data di nomina, il responsabile di programma propone alla Giunta regionale un piano per estendere il sistema informativo a tutti i programmi e le misure previsti nel QCS 1994-1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e sinottici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi al POP 1994-1999 e degli altri interventi previsti nell'ambito del QCS 1994-1999. Tale piano deve prevedere l'estensione dell'accesso al sistema informativo alla I Commissione consiliare permanente. Gli impegni finanziari e i pagamenti devono rispettare, oltre la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme sulla contabilita regionale", i vincoli e le procedure concordate tra Commissione comunitaria e Stato e adottate nel QCS. 2. Il controllo finanziario deve riguardare sia la fase dell'impegno, certificato dal Settore ragioneria, sia quella del pagamento a fronte di spese effettivamente sostenute, conformi ed ammissibili secondo le procedure adottate nel QCS e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.