Art. 9.
                     Informazione e pubblicita'
 
  1.  Le  azioni  in  materia di informazione e di pubblicita' devono
rispettare  le   disposizioni   contenute   nella   decisione   della
Commissione del 31 maggio 1994, n. 94/342.
  2.   La  pubblicita  deve  essere  realizzata  secondo  criteri  di
trasparenza e oggettivitaÿ, in base ai dati di ascolto Auditel per le
televisioni locali e agli indici ADS  per  la  carta  stampata.  Tali
criteri   si  applicano  anche  ad  eventuali  azioni  informative  e
promozionali riferite a singole misure.
  3. Le azioni promozionali e di diffusione dei regimi  di  aiuti  di
cui   al   successivo  art.  23  sono  attuate  anche  attraverso  le
associazioni delle PMI e  loro  consorzi.  A  tal  fine,  la  Regione
concede  contributi  in  conto capitale nella misura non superiore al
70%  delle  spese  ammissibili.    Le  Associazioni  e   i   Consorzi
presentano, entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' del POP,
progetti  operativi  di promozione e diffusione, con riferimento alle
singole misure, agli Assessorati competenti per materia. Le proposte,
istruite e valutate da parte dei Settori competenti,  sono  approvate
con atto deliberativo della Giunta regionale.