(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Spettro normativo 1. La presente legge promuove la programmazione unitaria delle politiche attive del lavoro e disciplina l'esercizio dell'orientamento e formazione professionale. 2. L'orientamento e' finalizzato a favorire nei giovani e negli adulti scelte personali autonome e consapevoli per l'inserimento dei singoli cittadini nel mondo del lavoro e per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e differenti livelli di attivita' lavorative. 3. La formazione professionale in attuazione degli artt. 3, 4, 35, 38, 117 e 118 della Costituzione si svolge nel quadro degli obiettivi e della programmazione economica comunitaria, nazionale, regionale ed e' finalizzata: a) alla valorizzazione delle risorse umane, in quanto contribuisce a rendere effettivo il diritto al lavoro secondo la libera scelta di ciascuno e di favorire la crescita della professionalita' dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una adeguata preparazione professionale; b) allo sviluppo dell'occupazione, della produzione e il miglioramento della organizzazione del lavoro, in armonia con il progresso scientifico, tecnologico e culturale.