(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
                       n. 7 del 1 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Spettro normativo
 
  1.  La  presente  legge  promuove  la programmazione unitaria delle
politiche   attive    del    lavoro    e    disciplina    l'esercizio
dell'orientamento e formazione professionale.
  2.  L'orientamento  e'  finalizzato  a favorire nei giovani e negli
adulti scelte personali autonome e consapevoli per l'inserimento  dei
singoli  cittadini  nel  mondo  del  lavoro  e per la transizione tra
studio e lavoro  o  tra  le  varie  forme  e  differenti  livelli  di
attivita' lavorative.
  3.  La formazione professionale in attuazione degli artt. 3, 4, 35,
38, 117 e 118 della Costituzione si svolge nel quadro degli obiettivi
e della programmazione economica comunitaria, nazionale, regionale ed
e' finalizzata:
   a) alla valorizzazione delle risorse umane, in quanto contribuisce
a rendere effettivo il diritto al lavoro secondo la libera scelta  di
ciascuno  e  di  favorire  la  crescita  della  professionalita'  dei
lavoratori attraverso l'acquisizione  di  una  adeguata  preparazione
professionale;
   b)   allo   sviluppo   dell'occupazione,  della  produzione  e  il
miglioramento della organizzazione del  lavoro,  in  armonia  con  il
progresso scientifico, tecnologico e culturale.