Art. 2. Piano triennale delle politiche attive del lavoro 1. L'unitarieta' delle politiche attive del lavoro, di cui al comma 1 dell'art. 1, si realizza attraverso il coordinamento delle linee programmatiche, relative alle attivita' di orientamento e formazione professionale e alle misure per l'occupazione e la imprenditorialita', definite in un unico piano triennale denominato "piano triennale delle politiche attive del lavoro". 2. Il piano triennale contiene: a) una analisi sia dello stato e delle tendenze del mercato del lavoro regionale sia delle misure pubbliche con impatto sulla struttura occupazionale; b) la determinazione delle priorita' d'intervento mediante la definizione di progetti-obiettivi relativi: all'orientamento professionale, definiti in relazione alle utenze e ai bacini territoriali; alle misure per l'occupazione e la imprenditonalita', definiti in relazione ai settori produttivi, e alle categorie di destinatari e alla tipologia delle misure stesse; alla osservazione del mercato del lavoro definita per aree tematiche e/o settoriali territoriali di ricerca; alla formazione professionale, definita per settori produttivi, per livelli professionali, per tipologie formative, per province; c) la individuazione delle esigenze e la determinazione degli interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture, arredi, attrezzature; d) la individuazione delle risorse professionali da utilizzare e gli eventuali fabbisogni formativi da soddisfare; e) la previsione di spesa per ciascun progetto-obiettivo e le relative fonti di finanziamento regionali, comunitarie e nazionali. 3. La predisposizione della proposta di piano triennale spetta all'Assessorato al lavoro e alla formazione professionale previa consultazioni delle forze sociali ed imprenditoriali e dopo aver acquisito proposte e pareri dei soggetti delegati. 4. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'impiego e la Commissione regionale per le pari opportunita', presenta la proposta di piano entro il mese di settembre antecedente il triennio di riferimento. Il Consiglio regionale lo esamina e lo approva improrogabilmente entro novanta giorni dalla presentazione. 5. Nel corso dell'attuazione del piano pluriennale la Giunta regionale puo' approvare modifiche ed integrazioni nell'ambito della dotazione finanziaria predefinita dal piano stesso. 6. Al termine di ogni triennio la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con la nuova proposta di piano, una relazione sui risultati di quello precedente.