Art. 2.
          Piano triennale delle politiche attive del lavoro
 
  1. L'unitarieta' delle politiche attive del lavoro, di cui al comma
1  dell'art.  1,  si realizza attraverso il coordinamento delle linee
programmatiche, relative alle attivita' di orientamento e  formazione
professionale    e    alle    misure    per    l'occupazione   e   la
imprenditorialita', definite in un unico piano  triennale  denominato
"piano triennale delle politiche attive del lavoro".
  2. Il piano triennale contiene:
   a)  una  analisi  sia dello stato e delle tendenze del mercato del
lavoro  regionale  sia  delle  misure  pubbliche  con  impatto  sulla
struttura occupazionale;
   b)  la  determinazione  delle  priorita'  d'intervento mediante la
definizione di progetti-obiettivi relativi:
    all'orientamento professionale, definiti in relazione alle utenze
e ai bacini territoriali;
    alle misure per l'occupazione e la imprenditonalita', definiti in
relazione ai settori produttivi, e alle categorie  di  destinatari  e
alla tipologia delle misure stesse;
    alla  osservazione  del  mercato  del  lavoro  definita  per aree
tematiche e/o settoriali territoriali di ricerca;
    alla formazione professionale, definita per  settori  produttivi,
per livelli professionali, per tipologie formative, per province;
   c)  la  individuazione  delle  esigenze  e la determinazione degli
interventi per l'adeguamento e/o l'acquisizione di strutture, arredi,
attrezzature;
   d) la individuazione delle risorse professionali da  utilizzare  e
gli eventuali fabbisogni formativi da soddisfare;
   e)  la  previsione  di  spesa  per ciascun progetto-obiettivo e le
relative fonti di finanziamento regionali, comunitarie e nazionali.
  3. La predisposizione della  proposta  di  piano  triennale  spetta
all'Assessorato  al  lavoro  e  alla  formazione professionale previa
consultazioni delle forze sociali  ed  imprenditoriali  e  dopo  aver
acquisito proposte e pareri dei soggetti delegati.
  4.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  regionale per
l'impiego e  la  Commissione  regionale  per  le  pari  opportunita',
presenta  la proposta di piano entro il mese di settembre antecedente
il triennio di riferimento. Il Consiglio regionale lo  esamina  e  lo
approva improrogabilmente entro novanta giorni dalla presentazione.
  5.  Nel  corso  dell'attuazione  del  piano  pluriennale  la Giunta
regionale puo' approvare modifiche ed integrazioni nell'ambito  della
dotazione finanziaria predefinita dal piano stesso.
  6.  Al  termine  di  ogni  triennio la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale, con la nuova proposta di  piano,  una  relazione
sui risultati di quello precedente.