(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
 
  1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e  117  della
Costituzione  e  nell'esercizio  delle proprie competenze, disciplina
interventi  di  formazione  ed   orientamento   professionale   quali
strumenti di politica attiva del lavoro diretti a:
   a)   sviluppare   le   culture  professionali  necessarie  per  la
qualificazione della realta' economica e produttiva regionale;
   b) rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli
e le cause di natura personale o sociale che impediscono  la  parita'
di  opportunita'  nell'accesso  al  mercato  del  lavoro  e  la piena
partecipazione alla vita economica e sociale;
   c) concorrere a realizzare la piena occupazione e a  superare  gli
squilibri territoriali e sociali.