(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 16 del 19 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 35 e 117 della Costituzione e nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina interventi di formazione ed orientamento professionale quali strumenti di politica attiva del lavoro diretti a: a) sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realta' economica e produttiva regionale; b) rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parita' di opportunita' nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale; c) concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.