Art. 3. Criteri per la programmazione e la gestione delle azioni di formazione e orientamento professionale 1. La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento professionale come sistema, secondo criteri di: a) organicita', in quanto le diverse esigenze formative vengono coordinate in un quadro omogeneo di obiettivi formativi capaci di mettere in relazione i fattori tecnologici, economici, sociali, culturali e informativi con la produzione di beni e servizi e la partecipazione allo sviluppo sociale ed economico nella prospettiva della crescita integrale della persona umana; b) progettualita', in quanto le diverse azioni formative e di orientamento sono ricondotte ad obiettivi espliciti e coerenti, in grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze formative cui si intende dare risposta; c) flessibilita', perche' le azioni formative e di orientamento sono organizzate secondo modalita' in grado di corrispondere sia alle esigenze differenziate delle singole persone che alle dinamiche del sistema economico e produttivo; d) continuita', poiche' la formazione e l'orientamento professionale si configurano come opportunita' presenti lungo l'intero arco della vita, per l'educazione permanente; e) concertazione con le parti sociali, poiche' la formazione professionale quale bene collettivo implica il concorso delle responsabilita' degli attori sociali direttamente coinvolti; f) pluralismo, poiche' sono valorizzate le proposte formative presenti sul territorio e la loro potenzialita' associativa e aggregativa; g) integrazione, perche' la formazione e l'orientamento professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia con il modo produttivo dei beni e dei servizi in modo da favorire un rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro; h) distinzione delle competenze previste dall'attuale ordinamento con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.