Art. 3.
          Criteri per la programmazione e la gestione delle
          azioni di formazione e orientamento professionale
 
  1. La Regione organizza e disciplina la formazione e l'orientamento
professionale come sistema, secondo criteri di:
   a)  organicita',  in  quanto le diverse esigenze formative vengono
coordinate in un quadro omogeneo di  obiettivi  formativi  capaci  di
mettere  in  relazione  i  fattori  tecnologici,  economici, sociali,
culturali e informativi con la produzione di  beni  e  servizi  e  la
partecipazione  allo  sviluppo sociale ed economico nella prospettiva
della crescita integrale della persona umana;
   b) progettualita', in quanto le  diverse  azioni  formative  e  di
orientamento  sono  ricondotte  ad obiettivi espliciti e coerenti, in
grado di essere valutati rispetto alle specifiche esigenze  formative
cui si intende dare risposta;
   c)  flessibilita',  perche'  le azioni formative e di orientamento
sono organizzate secondo modalita' in grado di corrispondere sia alle
esigenze differenziate delle singole persone che alle  dinamiche  del
sistema economico e produttivo;
   d)   continuita',   poiche'   la   formazione   e   l'orientamento
professionale  si  configurano  come  opportunita'   presenti   lungo
l'intero arco della vita, per l'educazione permanente;
   e)  concertazione  con  le  parti  sociali,  poiche' la formazione
professionale  quale  bene  collettivo  implica  il  concorso   delle
responsabilita' degli attori sociali direttamente coinvolti;
   f)  pluralismo,  poiche'  sono  valorizzate  le proposte formative
presenti  sul  territorio  e  la  loro  potenzialita'  associativa  e
aggregativa;
   g)   integrazione,   perche'   la   formazione   e  l'orientamento
professionale si collegano sia con il sistema scolastico sia  con  il
modo  produttivo  dei  beni  e  dei  servizi  in  modo da favorire un
rapporto costante tra formazione, scuola e lavoro;
   h) distinzione delle competenze previste dall'attuale  ordinamento
con riguardo, in particolare, al ruolo delle Province.