Art. 3.
                        Progetti ammissibili
 
  1. Sono armnessi a contributo i progetti presentati dai soggetti di
cui  all'articolo  2,  finalizzati  all'obiettivo di integrazione, di
consolidamento e sviluppo, comprendenti fra l'altro:
   a) l'acquisizione, la fusione cosi' come disciplinato  dal  D.Lgs.
16gennaio   1991,   n.  22,  la  ristrutturazione,  l'adeguamento  di
impianti, attrezzature, reti commerciali, di  cooperative  e  aziende
private;
   b) la realizzazione di progetti specifici da parte dei soggetti di
cui   all'articolo   2   finalizzati  alla  innovazione  tecnologica,
all'organizzazione  e  primo  funzionamento  di  centri  servizi   di
assistenza  e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di
marchi, certificazione della qualita' e tipicita';
   c) trasformazione di passivita' onerose;
   d)  interventi  di  consolidamento  e  capitalizzazione  ai  sensi
dell'articolo 4 della L.R. 36/1990.
  2.  Ai  progetti  ritenuti  arnmissibili  ai  sensi del comma 1, la
Regione concede contributi in conto capitale ed  in  conto  interessi
fino al massimo consentito dall'articolo 14, comma 6.