Art. 3. Progetti ammissibili 1. Sono armnessi a contributo i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, finalizzati all'obiettivo di integrazione, di consolidamento e sviluppo, comprendenti fra l'altro: a) l'acquisizione, la fusione cosi' come disciplinato dal D.Lgs. 16gennaio 1991, n. 22, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti, attrezzature, reti commerciali, di cooperative e aziende private; b) la realizzazione di progetti specifici da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 finalizzati alla innovazione tecnologica, all'organizzazione e primo funzionamento di centri servizi di assistenza e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di marchi, certificazione della qualita' e tipicita'; c) trasformazione di passivita' onerose; d) interventi di consolidamento e capitalizzazione ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/1990. 2. Ai progetti ritenuti arnmissibili ai sensi del comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi fino al massimo consentito dall'articolo 14, comma 6.