(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche. 2. In attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), la regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1, assicurando, tramite le province, la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi. 3. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) la regione adegua la propria normativa con particolre riferimento a: a) ciclo integrale delle acque; b) tutela e uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarieta' e conservazione della integrita' del patrimonio ambientale; c) usi prioritari delle acque; d) risparmio idrico; e) riutilizzo delle acque reflue; f) speciali salvaguardie nelle aree protette.