Art. 2.
                      Competenze della regione
 
  1. La regione, in armonia con le disposizioni della legge regionale
28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo
in applicazione della legge 18  maggio  1989  n.  183)  e  successive
modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:
   a)  programmazione, attraverso la redazione del piano regionale di
risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio  1976
n.  319  (norme  per  la  tutela  delle  acque  dall'inquinamento)  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   b) coordinamento, per quanto  attiene  ad  esigenze  di  carattere
unitario,  delle  funzioni  attribuite agli enti locali nelle materie
oggetto della presente legge;
   c) direzione del sistema  di  controllo  degli  scarichi  e  degli
insediamenti;
   d)  acquisizione  ed  elaborazione dei dati interessanti la tutela
dell'ambiente, ai fini di conoscere  lo  stato  dell'inquinamento  in
atto  sul  territorio  regionale nonche' le caratteristiche dei corpi
idrici;
   e) individuazione degli interventi e  delle  misure  necessarie  a
tutelare e valorizzare le risorse idriche;
   f)  adozione  dei  programmi  per attuare il risparmio idrico, per
realizzare acquedotti ad uso  rurale,  promiscuo  e  industriale,  ai
sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 36/1994;
   g)  organizzazione  territoriale del servizio idrico integrato, ai
sensi dell'art. 8 commi 2, 3, 4 e 5 della legge 36/1994;
   h) adozione della convenzione tipo  e  relativo  disciplinare,  ai
sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 della legge 36/1994;
   i)  disciplina  delle  forme  e  modalita' per il trasferimento ai
soggetti gestori del personale di cui  all'art.  12,  comma  3  della
legge 36/1994.
  2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualita' delle
risorse  idriche,  per  determinati  corpi  idrici  e per porzioni di
territorio, la Giunta regionale puo' imporre limiti piu'  restrittivi
agli   scarichi   provenienti   dalle  pubbliche  fognature  e  dagli
insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge,
sentita   l'Autorita'  di  Bacino  competente  per  territorio  e  la
provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte  avanzate  dai
Comuni.  La  Giunta  regionale  puo'  procedere, anche in assenza dei
pareri della provincia e dell'Autorita' di Bacino, qualora gli stessi
non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta.
  3. L'Osservatorio permanente dei corpi  idrici  regionali,  di  cui
all'art.  37, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e
gestione delle acque, anche in  attuazione  del  sistema  informativo
nazionale  per l'ambiente (SINA), di cui alla legge 28 agosto 1989 n.
305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente).
  4. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al  comma  1
lettera e), la regione sviluppa e integra il Progetto-Ambiente con le
modalita'  di  cui  alla  legge  regionale  11 settembre 1991 n.   26
(progetto Ambiente  e  partecipazione  alla  Societa'  regionale  per
l'Ambiente).