Art. 2. Competenze della regione 1. La regione, in armonia con le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, attraverso la redazione del piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni; b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge; c) direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti; d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonche' le caratteristiche dei corpi idrici; e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche; f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 36/1994; g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 8 commi 2, 3, 4 e 5 della legge 36/1994; h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 della legge 36/1994; i) disciplina delle forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'art. 12, comma 3 della legge 36/1994. 2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualita' delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale puo' imporre limiti piu' restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge, sentita l'Autorita' di Bacino competente per territorio e la provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni. La Giunta regionale puo' procedere, anche in assenza dei pareri della provincia e dell'Autorita' di Bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui all'art. 37, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA), di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente). 4. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 1 lettera e), la regione sviluppa e integra il Progetto-Ambiente con le modalita' di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto Ambiente e partecipazione alla Societa' regionale per l'Ambiente).