Art. 3. Competenze delle provincie 1. Spettano alle Province: a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo; b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo; c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti: 1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilita' e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2 comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purche' i liquami ed i fanghi non siano tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e successive modificazioni ed integrazioni; 2) direttamente nelle acque costiere marine; d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132 (attuazione della direttiva 80/68/C.E.E. concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose); e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature, nonche', in via preliminare, la verifica della compatibilita' ambientale per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio; f) l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9 della legge 36/1994; g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'art.11 comma 3, della legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato. 2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti competenze: a) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attivita' sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla legge 36/1994; b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento. 3. Le province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino delle finanze degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.