Art. 4.
               Competenze dei comuni e delle provincie
 
  1. Spettano ai comuni:
   a)  il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi
provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati  alle  pubbliche
fognature,  per  quanto attiene all'accettabilita' degli stessi, alla
funzionalita' degli impianti di pretrattamento adottati, al  rispetto
dei  criteri  generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di
cui  all'art.  2  lettera  d)  della  legge  319/1976  e   successive
modificazioni ed integrazioni;
   b)  l'approvazione  dei  progetti  delle  opere  che originano gli
scarichi di cui sopra, ove questi non siano  espressamente  approvati
nei  progetti  edilizi  di  edifici, impianti o complessi insediativi
oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione dileggi vigenti;
   c)  l'organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  ai   sensi
dell'art.  9 della legge 36/1994;
   d)  l'effettuazione  delle  ricognizioni  e  la  realizzazione dei
programmi previsti dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, per  la
definizione  dei  contenuti  della convenzione-tipo necessaria per la
organizzazione del servizio idrico integrato.
  2. I comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici
di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque  di  scarico.  Tale
gestione   e'  attuata  attraverso  le  forme  previste  dalla  legge
142/1990, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n.
498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica).
  3. Le funzioni di cui  al  comma  1  lettera  a),  sono  svolte  da
Consorzi di comuni o dalle Comunita' Montane qualora gli stessi siano
titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque
reflue.
  4.  I  comuni,  singoli  o  associati,  e le Comumta' Montane quali
titolari del servizio pubblico di fognatura e  depurazione,  adottano
un   regolamento  per  l'esercizio  del  relativo  servizio  che,  in
particolare, stabilisce:
   a)  i  limiti  di  accettabilita' in fognatura di ciascun elemento
inquinante, in funzione dello stato delle opere  e  dell'impianto  di
depurazione,   nonche'   del  recapito  finale  dello  scarico  della
fognatura;
   b) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
   c) le modalita' per il controllo degli scarichi  in  relazione  ai
limiti di accettabilita';
   d) le norme tecniche per gli allacciamenti;
   e) le spese di allacciamento e le tariffe;
   f)   i   criteri   per   l'assimilabilita'  degli  scarichi  dcgli
insediamenti produttivi a quelli  degli  insediamenti  abitativi,  ai
sensi  della  legge  8 ottobre 1976 n. 690 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976  n.  544  concernente
proroga  dei  termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10
maggio  1976  n.  319,  recante  norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento);
   g) le immissiomi vietate.
  5.  Il  regolamento  di cui al comma 4 e' adottato anche ai fini di
cui all'art. 2  comma  2  del  decreto-legge  17  marzo  1995  n.  79
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  17 maggio 1995 n. 172
(modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature  e
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
  6.  Copia  dell'autorizzazione  di  cui  al comma 1 lettera a) e il
regolamento  di  cui  al  comma  4  sono   inviati   alla   Provincia
territorialmente  competente al controllo degli scarichi entro trenta
giorni dall'esecutivita' degli stessi.
  L'avviso dell'adozione del regolamento e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione.