Art. 4. Competenze dei comuni e delle provincie 1. Spettano ai comuni: a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilita' degli stessi, alla funzionalita' degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'art. 2 lettera d) della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione dileggi vigenti; c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 9 della legge 36/1994; d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione-tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato. 2. I comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico. Tale gestione e' attuata attraverso le forme previste dalla legge 142/1990, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica). 3. Le funzioni di cui al comma 1 lettera a), sono svolte da Consorzi di comuni o dalle Comunita' Montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue. 4. I comuni, singoli o associati, e le Comumta' Montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce: a) i limiti di accettabilita' in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonche' del recapito finale dello scarico della fognatura; b) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni allo scarico; c) le modalita' per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilita'; d) le norme tecniche per gli allacciamenti; e) le spese di allacciamento e le tariffe; f) i criteri per l'assimilabilita' degli scarichi dcgli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della legge 8 ottobre 1976 n. 690 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976 n. 544 concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); g) le immissiomi vietate. 5. Il regolamento di cui al comma 4 e' adottato anche ai fini di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995 n. 172 (modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). 6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) e il regolamento di cui al comma 4 sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutivita' degli stessi. L'avviso dell'adozione del regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.