Art. 5. Funzioni tecniche di controllo 1. Gli enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni con la legge 21 gennaio 1994 n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). 2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.