Art. 5.
                   Funzioni tecniche di controllo
 
  1. Gli enti locali di cui agli articoli 3 e 4  si  avvalgono  delle
strutture  provinciali  dell'Agenzia  regionale di cui all'art. 3 del
decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito,  con  modificazioni
con  la  legge  21  gennaio  1994  n.  61 (disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione  dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente).
  2.  In  attesa  dell'istituzione  dell'Agenzia  regionale di cui al
comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presidi Multizonali di
Prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.