(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70
                         del 2 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e delega
 
  1.  Al  fine  di  realizzare  una diretta correlazione tra sviluppo
economico,  assetto  territoriale  e  organizzazione  dei   trasporti
pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione
disciplina
 l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di
persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra.
  2.  L'esercizio  delle  funzioni  amministrative  della  regione e'
delegato alle province ed e' svolto dalle  province  medesime  e  dai
comuni in conformita' alle disposizioni di cui alla presente legge.