(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' e delega 1. Al fine di realizzare una diretta correlazione tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti pubblici nel quadro di una visione integrata del servizio, la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea per via di terra. 2. L'esercizio delle funzioni amministrative della regione e' delegato alle province ed e' svolto dalle province medesime e dai comuni in conformita' alle disposizioni di cui alla presente legge.