Art. 3.
          Disposizioni concernenti l'indennita' nei comuni
 
  1. I benefici previsti dall'articolo  3  della  legge  27  dicembre
1985,  n.  816,  recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31
sono estesi agli amministratori  locali  di  comuni  con  popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti.