Art. 6. Norme concernenti il conferimento di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi 1. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, cosi' come modificato con l'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e' aggiunto il seguente comma: "6. Nessuno puo' avere conferiti piu' di due incarichi contemporaneamente". 2. All'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, cosi' come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e' aggiunto il seguente comma: "8. Si applicano agli esperti del presidente della provinciale limitazioni previste per gli esperti dei sindaci dal comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7". 3. Il Presidente ed i componenti delle sezioni del CO.RE.CO. non possano assumere incarichi professionali a qualunque titolo dagli enti sottoposti al controllo degli stessi organi.