Art. 6. Nozione di vano convenzionale vano utile e vano accessorio 1. Ai fini della presente legge si considera: 1) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq 14, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392; 2) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9; 3) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno, come cucina con superficie inferiore a mq 9, bagno, latrina, anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.