Art. 6.
                    Nozione di vano convenzionale
                    vano utile e vano accessorio
 
  1. Ai fini della presente legge si considera:
   1)  vano  convenzionale, quello costituito da una superficie di mq
14, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma,  della  legge  27
luglio 1978, n. 392;
   2)  vano  utile,  l'ambiente  o  locale  che  riceve  aria  e luce
direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o  altra  apertura
ed abbia superficie non inferiore a mq 9;
   3)  vano  accessorio,  il locale destinato a servizi e disimpegno,
come cucina con  superficie  inferiore  a  mq    9,  bagno,  latrina,
anticamera, ripostiglio, corridoio o ingresso.