(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 12
                         del 10 marzo 1997)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Quadro finanziario delle risorse
                  e degli impieghi per l'anno 1997
 
  1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno
1997 e' determinato in misura non superiore a lire 2.450 miliardi.
  2.  Nello  stato  di previsione della spesa - Assessorato regionale
del bilancio e delle finanze - sono istituiti i seguenti nuovi  fondi
globali per il finanziamento di nuove iniziative legislative:
   a)  fondo  per il miglioramento delle politiche attive del lavoro,
per lo sviluppo della solidarieta' e per  la  riqualificazione  degli
strumenti  regionali  d'intervento  nel  mercato  del  lavoro e della
formazione professionale;
   b) fondo per lo sviluppo e l'ampliamento del tessuto produttivo  e
per  il  sostegno  degli interventi previsti dai patti territoriali e
dai contratti d'area;
   c) fondo destinato al finanziamento di interventi  integrativi  in
favore  degli  enti  locali  e  di  interventi per l'occupazione e lo
sviluppo dell'economina.
  3. Per l'esercizio finanziario 1997 la dotazione del fondo  globale
di  cui alla lettera c) del comma 2, prevista in lire 2.594 miliardi,
e' collegata, ai sensi  dell'art.  10,  secondo  comma,  della  legge
regionale  8  luglio  1977, n. 47, cosi' come sostituito dall'art. 10
della  legge  regionale  27  febbraio  1992,  n.   2,   ad   apposito
accantonamento  di  segno negativo relativo all'incremento di entrata
per contributo  dello  Stato  sulle  anticipazioni  effettuate  dalla
Regione   a  tutto  l'esercizio  1996,  nonche'  sulle  anticipazioni
effettuabili  nell'esercizio  1997,   a   norma   dell'art.   6   del
decreto-legge  1  febbraio 1988, n. 19 convertito, con modificazioni,
nella legge 28 marzo 1988, n. 99.
  4. Il contributo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 38 dello
statuto e' valutato per il quinquennio 1997-2001 in complessive  lire
10.250 miliardi, di cui lire 1.950 miliardi per l'anno 1997.
  5.  Il contributo di cui al comma 4 e' iscritto nell'apposito fondo
globale di cui al capitolo 60756  come  accantonamento  destinato  al
finanziamento  di  nuovi  interventi  legislativi per l'esecuzione di
lavori pubblici, in base  ad  un  piano  economico,  come  prescritto
dall'art.    38  dello  statuto  regionale.  L'ammontare del predetto
contributo e' collegato, ai sensi dell'art. 10, secondo comma,  della
legge  regionale  n.  47 del 1977, cosi' come sostituito dall'art. 10
della legge regionale 27  febbraio  1992,  n.  2,  al  corrispondente
accantonamento  di  segno  negativo riferito alla realizzazione delle
entrate che saranno assegnate dallo Stato a  titolo  di  solidarieta'
nazionale a norma del citato art. 38 dello statuto.