Art. 11.
      Dismissioni e riconversione beni demaniali e patrimoniali
 
  1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione
adotta un piano triennale di dismissione  e  riconversione  dei  beni
demaniali  e  patrimoniali  della  Regione  non  utilizzabili  a fini
istituzionali,  che  verra'  trasmesso  all'Assemblea  regionale  per
l'acquisizione  del  parere  da  parte  della  competente commissione
legislativa permanente.
  2. Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali  della  Regione
e' data facolta' di prelazione agli enti locali nel cui territorio di
competenza  detti  beni  ricadono.  L'ente acquirente e' tenuto a non
cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci.