Art. 12. Collocamento e distribuzione di valori mobiliari 1. Trovano applicazione nella Regione siciliana le disposizioni previste dal comma 26, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le operazioni di collocamento e distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione siciliana, puo' stipulare una convenzione apposita con l'Ente poste italiane.