Art. 14. Fondi a gestione separata - fondi di rotazione 1. Entro dieci giorni dall'inizio della sessione di bilancio, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le aziende destinatarie dei fondi medesimi. 2. Con riferimento al tasso di attivazione e di seguito alla valutazione sulle motivazioni di riferimento, il Governo regionale propone contestualmente un quadro di rimodulazione e/o di riduzione e/o di ridestinazione e/o di rientro in entrata nel bilancio della Regione dei fondi medesimi. 3. Dei rientri dei fondi oggetto di rideterminazione e' proposta la destinazione a fondi attivati. 4. Dal termine di cui al primo comma e fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, che approva il quadro di rideterminazione, e' fatto divieto agli enti di cui al comma 1 di assumere impegni sui fondi di cui al comma 2 oggetto di rideterminazione.