Art. 2. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1 gennaio 1996 dall'art. 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni. 2. Una quota pari al 10 per cento del gettito spetta alle province regionali e una quota pari al 20 per cento del medesimo gettito, al netto della quota spettante alle province regionali, affluisce su un apposito fondo del bilancio della Regione cosi' come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana. 4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale. 5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in triplice copia la dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e per le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente. 6. Copia della dichiarazione di cui al comma 5 dovra' essere trasmessa dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed alla provincia regionale nel cui territorio e' ubicata la discarica. 7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate, secondo le modalita' indicate al comma 33 del medesimo articolo, con processo verbale dai funzionari delle provincie regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 8. Per le violazioni che non danno luogo ad accertamento, constatate nel corso di accessi, ispezioni o verifiche, la pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato eseguito versamento, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4, di una somma pari ad un sesto del massimo della pena. 9. La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti nell'ambito degli accreditamenti emessi ai sensi del comma 18. 10. La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. 11. La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedelta' od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento la provincia regionale puo' invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, puo' inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, puo' richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti. 13. Con delibera della Giunta provinciale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi. 14. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalita' indicate ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione e dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 15. Il soggetto passivo puo' richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimita' e fondatezza, adotta il provvedimento formale di rimborso. 17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19. 18. Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13. 19. Sulle somme dovute per imposta e sanzione pecuniaria si applicano interessi nella misura del 3 per cento per ogni semestre compiuto. 20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro: a) i dati relativi agli accertamenti compiuti; b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente; c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale; d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate. 22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali e' disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale. 23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo e' quella minima stabilita dal comma 29, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.