Art. 3.
                         Diritti di ingresso
 
  1. Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai  musei,  gallerie,
scavi  archeologici  della  Regione e dai servizi aggiuntivi, versate
nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei  medesimi,
in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui
all'art.  4  della  legge  14 gennaio 1993, n. 4, sono destinate alla
fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni monumentali.
  2.  Le  attuali  tariffe  di  ingresso  ai  musei, gallerie e scavi
archeologici  della  Regione  saranno  adeguate   entro   60   giorni
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,   con  decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per  la
pubblica istruzione. Con lo stesso provvedimento saranno istituite le
tariffe   di   ingresso  ai  musei,  gallerie  e  scavi  archeologici
attualmente ad ingresso gratuito.