Art. 4.
                 Fondi regionali a gestione separata
                      istituiti presso l'IRFIS
 
  1. Le  disponibilita'  non  impegnate  sui  fondi  di  rotazione  a
gestione  separata  istituiti  presso  l'IRFIS  -  Mediocredito della
Sicilia S.p.a.   sono riversate in  entrata  del  bilancio  regionale
senza  oneri  di  commissione,  nei  limiti  degli importi di seguito
indicati per ciascun fondo:
   a) fondo di rotazione dei cui all'art. 5 della legge  regionale  5
agosto  1957,  n.  51  e all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre
1977, n. 108: lire 85.000 milioni, di cui lire  27.000  milioni  gia'
riservati  agli  scopi  di  cui  all'art.  3 della legge regionale 13
dicembre 1983, n. 119 e lire 18.000 milioni riservati alle  finalita'
indicate all'art. 5, lettera b), della legge regionale 5 agosto 1957,
n. 51;
   b)  fondo  di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5
agosto 1957, n. 51: lire 65.000 milioni;
   c) fondo di rotazione di cui all'art. 4 della  legge  regionale  6
maggio 1981, n. 96: lire 104.000 milioni;
   d)  fondo  di rotazione di cui all'art. 23 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 96: lire 40.000 milioni;
   e) fondo di rotazione di cui all'art. 44 della legge  regionale  9
dicembre 1980, n. 127: lire 6.000 milioni.
  2. Entro il 30 settembre 1997 l'Assessore regionale per il bilancio
e  le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria,
con  l'Assessore  regionale  per  la  cooperazione,   il   commercio,
l'artiginato  e  la pesca e con l'Assessore regionale per il turismo,
le  comunicazioni  ed  i  trasporti,   predispone,   promuovendo   le
occorrenti iniziative legislative, un progetto di riforma del sistema
degli  interventi  a  valere su tutti i fondi di rotazione a gestione
separata istituiti nel tempo presso l'IRFIS che tenga anche conto dei
nuovi compiti da assegnare allo stesso IRFIS in materia di assistenza
allo sviluppo e di attuazione degli interventi comunitari.
  3. Detto progetto e' finalizzato alla  unificazione  dei  fondi  di
rotazione  in  un  unico fondo da destinare oltre che agli interventi
preesistenti riconosciuti ancora validi, anche  alla  attivazione  di
nuovi  strumenti  di  incentivazione  finanziaria  compatibili con le
norme fissate dall'Unione europea in materia di aiuti alle Regioni in
ritardo di sviluppo e rivolti alle imprese  appartenenti  ai  settori
dell'industria, dei trasporti, del commercio, dei servizi, nonche' al
settore turistico-alberghiero.