Art. 4. Fondi regionali a gestione separata istituiti presso l'IRFIS 1. Le disponibilita' non impegnate sui fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a. sono riversate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione, nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo: a) fondo di rotazione dei cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108: lire 85.000 milioni, di cui lire 27.000 milioni gia' riservati agli scopi di cui all'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e lire 18.000 milioni riservati alle finalita' indicate all'art. 5, lettera b), della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51; b) fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51: lire 65.000 milioni; c) fondo di rotazione di cui all'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: lire 104.000 milioni; d) fondo di rotazione di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: lire 40.000 milioni; e) fondo di rotazione di cui all'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: lire 6.000 milioni. 2. Entro il 30 settembre 1997 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artiginato e la pesca e con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, predispone, promuovendo le occorrenti iniziative legislative, un progetto di riforma del sistema degli interventi a valere su tutti i fondi di rotazione a gestione separata istituiti nel tempo presso l'IRFIS che tenga anche conto dei nuovi compiti da assegnare allo stesso IRFIS in materia di assistenza allo sviluppo e di attuazione degli interventi comunitari. 3. Detto progetto e' finalizzato alla unificazione dei fondi di rotazione in un unico fondo da destinare oltre che agli interventi preesistenti riconosciuti ancora validi, anche alla attivazione di nuovi strumenti di incentivazione finanziaria compatibili con le norme fissate dall'Unione europea in materia di aiuti alle Regioni in ritardo di sviluppo e rivolti alle imprese appartenenti ai settori dell'industria, dei trasporti, del commercio, dei servizi, nonche' al settore turistico-alberghiero.