Art. 5.
             Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS
 
  1. Le disponibilita' non impegnate sui fondi di rotazione istituiti
presso  la  Cassa  regionale  per  il  credito alle imprese artigiane
(CRIAS) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di
commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per  ciascun
fondo:
   fondo di rotazione ex art. 45 legge regionale n. 3/86 - lire 3.393
milioni;
   fondo di rotazione ex art. 46 legge regionale n. 3/86 - lire 3.466
milioni;
   fondo di rotazione ex articoli 14, 15, 16 legge regionale n. 35/91
- lire 322 milioni;
   fondo  di  rotazione ex articoli 20, 21 legge regionale n. 35/91 -
lire 2.322 milioni.