Art. 6. Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC Le disponibilita' non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo: fondo di rotazione generale ex art. 3 legge regionale n. 12/63 - lire 300.000 milioni; fondo a gestione separata credito occupazione giovanile ex legge regionale n. 29/88 - lire 1.700 milioni.