Art. 7. Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 1. Le disponibilita' non impegnate sul fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, valutate in lire 375.000 milioni sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione. Tutte le somme successivamente incassate dai medesimi istituti per interessi, rate di ammortamento ed eventuali interessi moratori o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguite per effetto di procedure esecutive, che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 devono affluire al medesimo fondo, vengono riversate, con pari valuta, dagli stessi istituti in entrata al bilancio della Regione, costituendo parimenti disponibilita' finanziaria della stessa. 2. I mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, da concedersi ai soggetti gia' utilmente inseriti nella relativa graduatoria, sono erogati, con propri fondi, dagli istituti di credito aderenti ad una apposita convenzione predisposta dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sui muti di cui al presente comma corrispondendo le relative somme direttamente agli istituti di credito. I tassi di interesse a carico dei beneficiari restano disciplinati dall'art. 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. La durata dei mutui per le lettere a) e b) del predetto art. 4 e' modificata in 15 anni. 3. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonche' della garanzia sussidiaria integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. 4. Per la concessione del contributo sugli interessi dei mutui previsti dal comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennale, il cui ammontare sara' determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.