(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 31 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive integrazioni e modifiche.