(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 31 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  La presente legge disciplina le agenzie di  viaggio  e  turismo  in
attuazione  dell'art.  9  della  legge  17 maggio 1983, n. 217, della
legge 27 dicembre 1977, n. 1084, del decreto legislativo 23  novembre
1991,  n.  392,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 111 e
successive integrazioni e modifiche.