Art. 2.
                 Definizione e attivita' distintive
                 delle agenzie di viaggio e turismo
 
  1. Sono agenzie di viaggio e  turismo  le  imprese  che  esercitano
congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita':
   a)  produzione  e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole
persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
   b)  produzione,  organizzazione  e  intermediazione  di  viaggi  e
soggiorni  per  singole  persone  e per gruppi con vendita diretta al
pubblico o con vendita diretta  di  viaggi  e  soggiorni  organizzati
dall'agenzia  medesima  o da una delle imprese di cui alla lett. a) o
di altre agenzie;
   e) vendita di viaggi  e  soggiorni  prodotti  e  organizzati,  per
singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).