Art. 2. Definizione e attivita' distintive delle agenzie di viaggio e turismo 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita': a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; b) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni per singole persone e per gruppi con vendita diretta al pubblico o con vendita diretta di viaggi e soggiorni organizzati dall'agenzia medesima o da una delle imprese di cui alla lett. a) o di altre agenzie; e) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o gruppi, dalle imprese di cui alle lett. a) e b).