Art. 4. Competenze della Provincia 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo. 2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attivita' di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative. 3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.