Art. 4.
                     Competenze della Provincia
 
  1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale 9
agosto 1993, n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative
relative alle agenzie di viaggio e turismo.
  2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di
vigilanza e controllo sulle agenzie di  viaggio  e  turismo  e  sulle
attivita'  di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni
amministrative.
  3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e
a richiesta informazioni, dati  statistici  ed  ogni  altro  elemento
utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.