Art. 5. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali 1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attivita', nonche' l'apertura di agenzie succursali o filiali di agenzie principali, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. 2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e' disposto a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 sulla base della domanda presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo nonche' del progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al modello e alle modalita' stabilite dalla Provincia competente con apposito atto, qualora adottato. La domanda dovra' indicare anche la denominazione prescelta per la istituenda agenzia. 3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinato all'accertamento del possesso, mediante apposita istruttoria, dei: a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8; b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche. A tal fine la Provincia trasmette copia della richiesta di autorizzazione all'autorita' di pubblica sicurezza che rilascia apposito nullaosta o comunica il diniego entro i termini stabiliti dalla legge n. 241 del 1990; c) requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria, sulla base di idonea documentazione, nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. 4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 5. La Provincia puo' rilasciare autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle localita' in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale. 6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potra', in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani. 7. Il titolare dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di viaggio e turismo e' soggetto al pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.