Art. 5.
             Autorizzazione all'apertura e all'esercizio
   delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e
                               filiali
 
  1.  L'apertura  di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative  attivita',  nonche'  l'apertura  di  agenzie  succursali  o
filiali  di  agenzie  principali,  sono  soggetti  ad  autorizzazione
rilasciata dalla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
  2. Il rilascio o  il  diniego  dell'autorizzazione  e'  disposto  a
seguito  dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi
stabiliti dalla legge n.  241  del  1990  sulla  base  della  domanda
presentata   dal   soggetto  interessato,  corredata  dalla  relativa
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al  comma
3  del  presente  articolo  nonche' del progetto di utilizzazione dei
locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La
domanda e  la  relativa  documentazione  devono  essere  conformi  al
modello  e  alle  modalita'  stabilite dalla Provincia competente con
apposito atto, qualora adottato.  La domanda dovra' indicare anche la
denominazione prescelta per la istituenda agenzia.
  3. Il rilascio della autorizzazione e' subordinato all'accertamento
del possesso, mediante apposita istruttoria, dei:
   a) requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 7 e 8;
   b) requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del testo  unico
approvato  con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.  A
tal  fine  la  Provincia   trasmette   copia   della   richiesta   di
autorizzazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  rilascia
apposito nullaosta o comunica il diniego entro  i  termini  stabiliti
dalla legge n. 241 del 1990;
   c) requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria, sulla base
 di  idonea  documentazione,  nelle  forme  e nei modi previsti dagli
artt. 3 e 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
  4. Per il rilascio della  autorizzazione  a  persone  fisiche  o  a
persone  giuridiche  straniere  non appartenenti a Stati membri della
Unione Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art.  58  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  5.  La  Provincia  puo'  rilasciare  autorizzazioni all'apertura di
agenzie di viaggio e turismo per periodi  che  non  coprono  l'intero
arco  dell'anno  solare  nelle  localita'  in  cui  la frequentazione
turistica ha carattere stagionale.
  6. La Provincia accerta che  la  denominazione  prescelta  non  sia
uguale  o  tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio
nazionale, fermo restando  che  non  potra',  in  ogni  caso,  essere
adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
  7.  Il  titolare  dell'autorizzazione all'apertura della agenzia di
viaggio e turismo e' soggetto al pagamento della tassa di concessione
regionale,  nella  misura,  nei  tempi  e  nei  modi  previsti  dalla
normativa vigente.