Art. 6.
                    Contenuto dell'autorizzazione
 
  1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
   a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
   b)  il  titolare,  persona  fisica  o  giuridica;  per le societa'
l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e
ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
   c) l'attivita' autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2;
   d) le altre attivita' che l'agenzia  intende  esercitare,  di  cui
all'art. 3;
   e)  la  persona  preposta  alla  direzione  tecnica  dell'agenzia,
precisando se essa e' diversa dal titolare o legale rappresentante;
   f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio;
   g) il  carattere  di  agenzia  principale,  ovvero  di  filiale  e
succursale.
  2.  Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le
lett. e), f) e g), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
  3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) e g) comporta  il
solo aggiornamento della autorizzazione.
  4.  In  ogni  caso  la  Provincia  procede  al rilascio della nuova
autorizzazione o  all'aggiornamento  della  autorizzazione  medesima,
previa  verifica  dei  presupposti  previsti  dalla presente legge in
relazione alla sola modifica richiesta.