Art. 6. Contenuto dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione deve indicare espressamente: a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le societa' l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima; c) l'attivita' autorizzata, tra quelle di cui all'art. 2; d) le altre attivita' che l'agenzia intende esercitare, di cui all'art. 3; e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa e' diversa dal titolare o legale rappresentante; f) l'ubicazione dei locali dell'esercizio; g) il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale e succursale. 2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, escluse le lett. e), f) e g), comporta il rilascio di una nuova autorizzazione. 3. Ogni modifica prevista al comma 1 lett. e), f) e g) comporta il solo aggiornamento della autorizzazione. 4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.