Art. 7.
                        Requisiti strutturali
 
  1. Le agenzie di  viaggio  e  turismo  che  svolgono  attivita'  di
vendita  ed  intermediazione  devono  possedere  i seguenti requisiti
strutturali:
   a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita';
   b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa;
   c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate.
  2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio  non  autorizzate  alla
vendita  diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico.
Eventuali insegne  devono  contenere  l'indicazione  del  divieto  di
vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.