Art. 7. Requisiti strutturali 1. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono attivita' di vendita ed intermediazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali: a) locali indipendenti ed escludenti altre attivita'; b) insegne visibili dell'attivita' dell'impresa; c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attivita' autorizzate. 2. E' fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.