Art. 8. Requisiti professionali 1. La persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di societa' o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali e' dimostrato dall'essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o dall'aver superato apposito esame di idoneita' tecnica. 3. La Giunta regionale determina i criteri, le modalita' e i termini per l'effettuazione degli esami di idoneita' e per il rilascio dei relativi attestati. 4. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di esclusivita' e continuita' in una sola agenzia, o filiale o succursale. 5. La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione. 6. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria attivita' nell'agenzia di viaggio o non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 2, o nel caso di filiali o succursali, la responsabilita' di direzione tecnica e' assunta, a pena di revoca dell'autorizzazione, da un direttore tecnico abilitato il quale, a titolo di lavoratore dipendente o indipendente, assicuri la propria attivita' all'interno dell'impresa con carattere di continuita' ed esclusivita'.