Art. 8.
                       Requisiti professionali
 
  1.  La  persona fisica titolare di una autorizzazione all'esercizio
della agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso
di societa' o in  loro  vece,  il  preposto  alla  direzione  tecnica
dell'agenzia,  deve risultare in possesso dei requisiti professionali
previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
  2. Il possesso dei suddetti requisiti professionali  e'  dimostrato
dall'essere   nelle  condizioni  previste  dall'art.  4  del  decreto
legislativo 23 novembre 1991, n. 392 o  dall'aver  superato  apposito
esame di idoneita' tecnica.
  3.  La  Giunta  regionale  determina  i  criteri,  le modalita' e i
termini per  l'effettuazione  degli  esami  di  idoneita'  e  per  il
rilascio dei relativi attestati.
  4.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  devono  prestare la propria
attivita' lavorativa con carattere di esclusivita' e  continuita'  in
una sola agenzia, o filiale o succursale.
  5.  La responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio
e turismo, di norma, e' assunta dal titolare dell'autorizzazione.
  6.  Qualora  la  persona fisica o il rappresentante legale titolare
dell'autorizzazione  non  presti  con  carattere  di  continuita'  ed
esclusivita'  la  propria  attivita'  nell'agenzia  di  viaggio o non
possieda le caratteristiche professionali di cui al comma  2,  o  nel
caso di filiali o succursali, la responsabilita' di direzione tecnica
e'  assunta,  a  pena  di revoca dell'autorizzazione, da un direttore
tecnico abilitato il quale,  a  titolo  di  lavoratore  dipendente  o
indipendente,  assicuri la propria attivita' all'interno dell'impresa
con carattere di continuita' ed esclusivita'.