Art. 9.
              Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
 
  1. L'elenco delle agenzie  di  viaggio  e  turismo  autorizzate  e'
pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2.  Ai  fini  di  cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla
Regione copia delle autorizzazioni  rilasciate  e  comunicazione  dei
provvedimenti   di   modificazione,   sospensione   o   revoca  delle
autorizzazioni stesse.
  3. La Regione da' comunicazione all'organo  governativo  competente
delle  nuove  denominazioni  delle  agenzie  di viaggio autorizzate e
trasmette annualmente  all'organo  stesso  l'aggiornamento  dei  dati
delle   agenzie   di  viaggio  operanti  in  Regione  ai  fini  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.