Art. 9. Elenco delle agenzie di viaggio e turismo 1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate e' pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Ai fini di cui sopra la Provincia invia tempestivamente alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse. 3. La Regione da' comunicazione all'organo governativo competente delle nuove denominazioni delle agenzie di viaggio autorizzate e trasmette annualmente all'organo stesso l'aggiornamento dei dati delle agenzie di viaggio operanti in Regione ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.