Allegato "A" REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI AIUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Art. 1. Imprese beneficiarie 1. Sono considerate beneficiarie di aiuti le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. Le suddette imprese non possono impiegare piu' di venti dipendenti e possono rivestire soltanto la forma giuridica di ditta individuale, societa' cooperativa o societa' di persone, ad eccezione della societa' in accomandita semplice, essendo escluse dall'iscrizione all'Albo le societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni; le imprese medesime non possono quindi far capo ad altre imprese. 2. Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE e relativo allegato di data 3 aprile 1996 e della Comunicazione della Commissione europea 96/C 213/04 di data 23 luglio 1996, sono considerate: a) medie imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU; b) piccole imprese, le imprese artigiane che abbiano un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU; c) microimprese, le imprese che, possedendo i requisiti di cui alla lettera b), occupano meno di 10 dipendenti. 3. Il numero di dipendenti occupati e' calcolato in unita' di lavoro-annuo (ULA) ed e' pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso. Il totale del numero degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unita' intera inferiore. 4. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie dell'impresa. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda. 5. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale cosi' come definito dall'articolo 2424 del codice civile. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto "delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita' degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 6. I valori di fatturato e attivo sono alternativi, in quanto deve essere scelto quello in base al quale l'impresa si colloca nella dimensione minore. 7. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. 8. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale dell'investimento, che dovra' evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attivita'. 9. Il valore di conversione Lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio, e' quello stabilito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 agosto 1990, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 10. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dal presente regolamento, perde o acquista la qualifica di "media impresa" o di "piccola impresa", soltanto se detta circostanza si sia ripetuta negli ultimi due esercizi. Art. 2. Aiuti agli investimenti 1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese artigiane non possono superare i seguenti limiti massimi: a) zone coperte dalla deroga regionale dell'articolo 92, paragrafo 3c) del Trattato CE: Provincia di Trieste: Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste; Provincia di Gorizia: Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse; Provincia di Udine: Comuni di: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa. Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di credito agevolato: il 20% E.S.N., corrispondente al 42% E.S.L., per le piccole imprese; il 15% E.S.N., corrispondente al 32% E.S.L., per le medie imprese. Nel caso in cui l'aiuto operi esclusivamente sotto forma di contributo in conto capitale: il 20% E.S.N., corrispondente al 28% E.S.L., per le piccole imprese; il 15% E.S.N., corrispondente al 21% E.S.L., per le medie imprese. Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e contributi in conto capitale sullo stesso investimento, dopo aver calcolato i singoli interventi in E.S.L., il limite complessivo dovra' rapportarsi all'E.S.N., utilizzando i seguenti coefficienti di conversione: E.S.L. riferita al credito agevolato X 0,47 = E.S.N.; E.S.L. riferita al conto capitale X 0,70 = E.S.N. La sommatoria dei due valori di E.S.N. non dovra' superare rispettivamente il: 20% per le piccole imprese; 15% per le medie imprese. b) zone coperte dall'obiettivo 5b dei fondi strutturali: Comuni della zona montana Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolatto, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio; Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro; Comuni della zona di pianura Provincia di Udine: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pozzuolo del Friuli, Precenicco, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo. Gli aiuti non possono superare l'intensita' del: 20% E.S.L. per le piccole imprese; 7,5% E.S.L. per le medie imprese. c) restanti zone del territorio regionale: Gli aiuti non possono superare l'intensita' del: 15% E.S.L. per le piccole imprese; 7,5% E.S.L. per le medie imprese. 2. Nel caso di contributi in conto interessi o di altre forme di credito agevolato, il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si effettua applicando la seguente formula stabilita dalla Commissione delle Comunita' Europee: S = A x R x X laddove: S = Intensita' espressa in equivalente sovvenzione lorda; A = Elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato dalla riduzione di un punto di interesse a valere su di un credito, il cui ammortamento sia determinato secondo il criterio dell'ammortamento lineare; R = Rapporto percentuale tra ammontare del finanziamento ed investimento dichiarato ammissibile, ivi comprese le scorte e le attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento; X = Misura del contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento fissato per il settore artigianato dalla data di stipula del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il tasso agevolato applicabile secondo le specifiche disposizioni di riferimento. Art. 3. Aiuti "de minimis" 1. L'Amministrazione regionale, in conformita' alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti a favore delle imprese, e' autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis". 2. L'aiuto "de minimis" puo' raggiungere un importo massimo, fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi 100.000 ECU in tre anni solari consecutivi a decorrere da quello di concessione del primo aiuto. 3. L'ammontare massimo del contributo "de minimis" puo' essere raggiunto in una o piu' assegnazioni. 4. L'importo massimo del contributo "de minimis" comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica la possibilita' del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dall'Unione europea. 5. Possono beneficiare dei contributi "de minimis" tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione. 6. La regola "de minimis" non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti, agli aiuti concessi per spese relative ad attivita' dell'agricoltura e della pesca e agli aiuti alle esportazioni. 7. Gli aiuti "de minimis" possono rivestire anche la forma di prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti. In tali casi gli aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, con le modalita' di cui alla Comunicazione della CEE 96/C 68/06 del 6 marzo 1996. 8. Il valore per la conversione Lira/ECU e' quello fissato dall'articolo 1, comma 9, del presente regolamento, riferito all'anno precedente a quello di concessione del primo aiuto "de minimis". Visto, Il presidente: Cruder