Allegato "A"
 
REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DI  AIUTI  A  FAVORE  DELLE IMPRESE
   ARTIGIANE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI
   AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
 
                               Art. 1.
                        Imprese beneficiarie
 
  1. Sono considerate  beneficiarie  di  aiuti  le  imprese  iscritte
all'Albo  delle  imprese  artigiane  di  cui  alla legge regionale 24
febbraio 1970, n.  6  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Le
suddette  imprese  non  possono  impiegare piu' di venti dipendenti e
possono rivestire soltanto la forma giuridica di  ditta  individuale,
societa'  cooperativa  o  societa'  di  persone,  ad  eccezione della
societa' in accomandita  semplice,  essendo  escluse  dall'iscrizione
all'Albo  le  societa'  per  azioni,  a responsabilita' limitata o in
accomandita per azioni; le imprese medesime non  possono  quindi  far
capo ad altre imprese.
  2.   Ai  sensi  della  Raccomandazione  della  Commissione  europea
96/280/CE  e  relativo  allegato  di  data  3  aprile  1996  e  della
Comunicazione della Commissione europea 96/C 213/04 di data 23 luglio
1996, sono considerate:
   a)  medie  imprese,  le imprese artigiane che abbiano un fatturato
annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo
non superiore a 27 milioni di ECU;
   b) piccole imprese, le imprese artigiane che abbiano un  fatturato
annuo  non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo
non superiore a 5 milioni di ECU;
   c) microimprese, le imprese che, possedendo  i  requisiti  di  cui
alla lettera b), occupano meno di 10 dipendenti.
  3.  Il  numero  di  dipendenti  occupati  e' calcolato in unita' di
lavoro-annuo (ULA) ed e' pari al numero dei dipendenti a tempo  pieno
durante  un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro
stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione
e' quello dell'ultimo  esercizio  contabile  chiuso.  Il  totale  del
numero  degli occupati, espresso in ULA, viene arrotondato all'unita'
intera inferiore.
  4. Per fatturato si intende l'ammontare netto del volume  d'affari,
che  comprende  gli  importi  provenienti dalla vendita di prodotti e
dalla prestazione di servizi  rientranti  nelle  attivita'  ordinarie
dell'impresa.  Le  imprese  esonerate dalla tenuta della contabilita'
ordinaria  e/o  dalla  redazione  del  bilancio  devono  desumere  il
fatturato  dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata prima
della domanda.
  5.  Per  totale  di  bilancio  si  intende  il  totale  dell'attivo
patrimoniale  cosi'  come  definito  dall'articolo  2424  del  codice
civile.  Le  imprese  esonerate  dalla  tenuta   della   contabilita'
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio provvedono a dichiarare il
totale  dell'attivo  secondo  il  prospetto  "delle attivita' e delle
passivita'" redatto con i criteri del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  689/1974  ed  in  conformita'  degli  articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
  6. I valori di fatturato e attivo sono alternativi, in quanto  deve
essere  scelto  quello  in  base  al quale l'impresa si colloca nella
dimensione minore.
  7. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui
fare  riferimento  sono  quelli   dell'ultimo   esercizio   contabile
approvato di dodici mesi.
  8.   Per  le  imprese  di  nuova  costituzione  l'accertamento  dei
requisiti dimensionali viene effettuato sulla  base  della  relazione
tecnico-economica    previsionale   dell'investimento,   che   dovra'
evidenziare i limiti dimensionali  previsti  per  il  primo  anno  di
attivita'.
  9.  Il  valore  di  conversione  Lira/ECU,  per  l'esercizio cui fa
riferimento il bilancio, e' quello stabilito con decreto del Ministro
delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 agosto
1990, n.  227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
  10. Qualora un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, superi,
verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero  di  dipendenti  o
dei  massimali  finanziari definiti dal presente regolamento, perde o
acquista la qualifica di "media  impresa"  o  di  "piccola  impresa",
soltanto  se  detta  circostanza  si  sia  ripetuta  negli ultimi due
esercizi.
 
                               Art. 2.
                       Aiuti agli investimenti
 
  1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese artigiane non
possono superare i seguenti limiti massimi:
   a) zone coperte dalla deroga regionale dell'articolo 92, paragrafo
3c) del Trattato CE:
  Provincia di Trieste: Comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia,
San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste;
  Provincia di Gorizia:  Comuni  di:  Capriva  del  Friuli,  Cormons,
Doberdo'    del   Lago,   Dolegna   del   Collio,   Farra   d'Isonzo,
Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado,  Mariano  del
Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei
Legionari,  Sagrado,  San  Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio,
San  Lorenzo  Isontino,  San   Pier   d'Isonzo,   Savogna   d'Isonzo,
Staranzano, Turriaco, Villesse;
  Provincia  di  Udine: Comuni di: Cervignano del Friuli, San Giorgio
di Nogaro, Torviscosa.
  Nel caso che l'aiuto operi esclusivamente sotto  forma  di  credito
agevolato:
   il  20%  E.S.N.,  corrispondente  al  42%  E.S.L.,  per le piccole
imprese;
   il 15% E.S.N., corrispondente al 32% E.S.L., per le medie imprese.
  Nel caso  in  cui  l'aiuto  operi  esclusivamente  sotto  forma  di
contributo in conto capitale:
   il  20%  E.S.N.,  corrispondente  al  28%  E.S.L.,  per le piccole
imprese;
   il 15% E.S.N., corrispondente al 21% E.S.L., per le medie imprese.
  Nel caso di eventuale sommatoria di credito agevolato e  contributi
in  conto  capitale  sullo stesso investimento, dopo aver calcolato i
singoli  interventi  in  E.S.L.,   il   limite   complessivo   dovra'
rapportarsi   all'E.S.N.,  utilizzando  i  seguenti  coefficienti  di
conversione:
   E.S.L. riferita al credito agevolato X 0,47 = E.S.N.;
   E.S.L. riferita al conto capitale X 0,70 = E.S.N.
  La  sommatoria  dei  due  valori  di  E.S.N.  non  dovra'  superare
rispettivamente il:
   20% per le piccole imprese;
   15% per le medie imprese.
   b) zone coperte dall'obiettivo 5b dei fondi strutturali:
Comuni della zona montana
  Provincia  di  Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis,
Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna,
Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Forni Avoltri, Forni
di Sopra,  Forni  di  Sotto,  Gemona  del  Friuli,  Grimacco,  Lauco,
Ligosullo,  Lusevera,  Magnano  in  Riviera,  Malborghetto  Valbruna,
Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo,  Pontebba,
Povoletto,  Prato  Carnico,  Preone,  Prepotto, Pulfero, Ravascletto,
Raveo, Resia,  Resiutta,  Rigolatto,  San  Leonardo,  San  Pietro  al
Natisone,  Sauris,  Savogna,  Socchieve,  Stregna,  Sutrio,  Taipana,
Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano,  Trasaghis,  Treppo  Carnico,
Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
  Provincia  di  Pordenone:  Andreis,  Arba,  Barcis,  Castelnovo del
Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais,  Claut,  Clauzetto,  Erto  e  Casso,
Fanna,  Frisanco,  Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al
Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio,
Vito d'Asio, Vivaro;
Comuni della zona di pianura
  Provincia di Udine: Basiliano,  Bertiolo,  Camino  al  Tagliamento,
Castions  di  Strada, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di
Tomba, Mortegliano, Muzzana del  Turgnano,  Palazzolo  dello  Stella,
Pocenia,  Pozzuolo  del Friuli, Precenicco, Rive d'Arcano, Rivignano,
Ronchis, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo.
  Gli aiuti non possono superare l'intensita' del:
   20% E.S.L. per le piccole imprese;
   7,5% E.S.L. per le medie imprese.
   c) restanti zone del territorio regionale:
  Gli aiuti non possono superare l'intensita' del:
   15% E.S.L. per le piccole imprese;
   7,5% E.S.L. per le medie imprese.
  2. Nel caso di contributi in conto interessi o di  altre  forme  di
credito  agevolato,  il calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda si
effettua applicando la seguente formula stabilita  dalla  Commissione
delle Comunita' Europee:
   S = A x R x X
  laddove:
   S = Intensita' espressa in equivalente sovvenzione lorda;
   A  =  Elemento dono unitario, determinato sulla base delle tabelle
attuariali comunitarie, che esprime il vantaggio rappresentato  dalla
riduzione  di un punto di interesse a valere su di un credito, il cui
ammortamento sia determinato secondo  il  criterio  dell'ammortamento
lineare;
   R  =  Rapporto  percentuale  tra  ammontare  del  finanziamento ed
investimento dichiarato ammissibile, ivi  comprese  le  scorte  e  le
attrezzature laddove previste dalle norme di riferimento;
   X  = Misura del contributo in conto interessi pari alla differenza
tra il tasso di riferimento fissato per il settore artigianato  dalla
data  di  stipula  del contratto di mutuo, o altro minor tasso, ed il
tasso agevolato applicabile secondo  le  specifiche  disposizioni  di
riferimento.
 
                               Art. 3.
                         Aiuti "de minimis"
 
  1.  L'Amministrazione  regionale,  in conformita' alle disposizioni
comunitarie  in  materia  di  aiuti  a  favore  delle   imprese,   e'
autorizzata a concedere contributi applicando la regola "de minimis".
  2.  L'aiuto  "de  minimis"  puo'  raggiungere  un  importo massimo,
fissato dalle norme comunitarie, pari a complessivi  100.000  ECU  in
tre  anni solari consecutivi a decorrere da quello di concessione del
primo aiuto.
  3. L'ammontare massimo del  contributo  "de  minimis"  puo'  essere
raggiunto in una o piu' assegnazioni.
  4.   L'importo   massimo  del  contributo  "de  minimis"  comprende
qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo e non pregiudica  la
possibilita'  del  beneficiario  di  ottenere  altri  aiuti in base a
regimi autorizzati dall'Unione europea.
  5.  Possono  beneficiare  dei  contributi  "de  minimis"  tutte  le
imprese, a prescindere dalla loro dimensione.
  6.  La  regola  "de minimis" non si applica ai settori disciplinati
dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti,
agli aiuti concessi per spese relative ad attivita'  dell'agricoltura
e della pesca e agli aiuti alle esportazioni.
  7.  Gli  aiuti  "de  minimis"  possono  rivestire anche la forma di
prestiti agevolati, sgravi fiscali e garanzie sui prestiti.  In  tali
casi  gli  aiuti devono essere convertiti in equivalente sovvenzione,
con le modalita' di cui alla Comunicazione della CEE 96/C 68/06 del 6
marzo 1996.
  8.  Il  valore  per  la  conversione  Lira/ECU  e'  quello  fissato
dall'articolo 1, comma 9, del presente regolamento, riferito all'anno
precedente a quello di concessione del primo aiuto "de minimis".
                                         Visto, Il presidente: Cruder