Art. 4.
                      Attestazione di handicap
 
  1.  L'individuazione  del  portatore  di handicap come alunno a cui
assicurare l'esercizio del  diritto  allo  studio,  all'istruzione  e
all'integrazione  scolastica  e'  effettuata da operatori in servizio
presso la USL  di  residenza  dell'alunno,  secondo  quanto  previsto
dall'art.  2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
febbraio  1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle USL in materia di  alunni  portatori  di  handicap)  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994.
  2.  Gli  operatori  della USL competente per territorio provvedono,
altresi', a redigere la diagnosi funzionale,  a  cui  fa  seguito  un
profilo  dinamico-funzionale,  finalizzato  alla  formulazione  di un
piano educativo individualizzato.
  3. Alla definizione del piano  educativo  individualizzato  annuale
provvedono,  congiuntamente,  nelle  forme  stabilite  dalla  legge 5
febbraio 1992, n. 104, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari
individuati  dalla  USL  e  il  personale insegnante curriculare e di
sostegno  della  scuola  e,  ove  presente,  con  la   partecipazione
dell'insegnante  operatore  psico-pedagogico, in collaborazione con i
genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'alunno.
 
                               Capo Il
                 Attivita' di cura e riabilitazione