Art. 5.
                          Compiti delle USL
 
  1. Ai sensi dell'art. 26 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, e
dell'art.  8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502, come modificato dall'articolo del decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517,  nonche'  delle  norme  regionali  attuative,  le USL
provvedono, attraverso i servizi  distrettuali  di  cui  all'art.  26
della   legge   regionale   28  dicembre  1994,  n.  36,  cosi'  come
organizzativamente  e  funzionalmente  disciplinati   dal   Consiglio
regionale  con  deliberazione  n.  1098  del  7 e 8 novembre 1989, ad
assicurare gli interventi in materia riabilitativa  per  l'erogazione
delle   prestazioni   sanitarie   di   cura,  di  riabilitazione,  di
integrazione sociale e all'assistenza  protesica  nei  confronti  dei
portatori di handicap.
  2  Le  prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono
erogate dalle USL secondo le  indicazioni  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.