Art. 13.
               Integrazione del contributo dello Stato
 
  1.  Gli  incentivi  di  cui  agli  articoli 8, 9, 10, 11 e 12 per i
periodi  non  previsti   negli   stessi   articoli   ed   antecedenti
all'intervento  regionale  sono erogati sino alla concorrenza pari al
totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai
soggetti per i quali non e'  prevista  o  e'  prevista  in  parte  la
copertura statale.