Art. 13. Integrazione del contributo dello Stato 1. Gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 per i periodi non previsti negli stessi articoli ed antecedenti all'intervento regionale sono erogati sino alla concorrenza pari al totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali ai soggetti per i quali non e' prevista o e' prevista in parte la copertura statale.