Art. 15.
               Modalita' di erogazione del contributo
 
  1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza  sociale,  la
formazione   professionale   e   l'emigrazione,   previa  intesa  con
l'Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale,   autorizza   il
conguaglio  dei  contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal
datore di lavoro al predetto istituto e provvede  ad  accreditare  le
somme corrispondenti al beneficio concesso.
  2.  I  benefici  di  cui al presente titolo non sono computabili ad
alcun fine nelle partite  contabili  debitorie  e  creditorie  tra  i
datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  L'assessore  regionale  per  il  lavoro,  la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione  comunichera'  l'elenco  dei
datori  di  lavoro  nei  confronti  dei  quali  l'INPS  procedera' al
conguaglio.  L'assessore potra' provvedere altresi' alla  concessione
del  beneficio  attraverso  l'erogazione diretta mensile al datore di
lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni
all'INPS e delle attestazioni di  avvenuto  versamento  dei  relativi
oneri.