Art. 15. Modalita' di erogazione del contributo 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa intesa con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro al predetto istituto e provvede ad accreditare le somme corrispondenti al beneficio concesso. 2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione comunichera' l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali l'INPS procedera' al conguaglio. L'assessore potra' provvedere altresi' alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta mensile al datore di lavoro previa presentazione della denuncia mensile delle retribuzioni all'INPS e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.