Art. 16. Controlli e accertamenti 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti dal presente titolo per usufruire degli incentivi. In particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali e assistenziali. 2. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza i datori di lavoro al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 15, nelle more del completamento delle verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze siano accompagnate da una dichiarazione di conformita' resa ai sensi di legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 nonche' dalle associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituiti tra le parti in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del datore di lavoro, attestante il possesso dei requisiti da parte del richiedente.