Art. 16.
                      Controlli e accertamenti
 
  1.  L'assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale  e  l'emigrazione  predispone  un  programma
annuale  di  controlli  tesi  alla  verifica  dell'esistenza  e della
permanenza dei requisiti previsti dal presente titolo  per  usufruire
degli   incentivi.      In  particolare  l'accertamento  deve  essere
indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso  ai  contributi
sugli oneri previdenziali e assistenziali.
  2.  L'assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione autorizza i datori di lavoro
al conguaglio dei contributi di cui all'articolo 15, nelle  more  del
completamento  delle  verifiche di cui al comma 1, qualora le istanze
siano accompagnate da una dichiarazione di conformita' resa ai  sensi
di  legge da un soggetto abilitato all'esercizio della professione di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.  12 nonche'  dalle
associazioni imprenditoriali, dagli enti bilaterali costituiti tra le
parti  in forza di accordi interconfederali e di contratti collettivi
nazionali di lavoro ovvero tramite dichiarazione sostitutiva di  atto
di  notorieta'  del  datore  di  lavoro,  attestante  il possesso dei
requisiti da parte del richiedente.