Art. 18.
                        Controlli e sanzioni
 
  1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza  sociale,  la
formazione  professionale e l'emigrazione non ammettera' al programma
degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi  in
sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza
o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.
  2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia gia'
usufruito  in  tutto  o in parte degli incentivi del presente titolo,
dovra' restituirli secondo modalita' stabilite con  apposito  decreto
dell'assessore  regionale  per  il  lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione di concerto con  l'assessore
regionale  per  il  bilancio  e le finanze, versandoli in un apposito
capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana.
  3. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  rimane  estraneo
all'attivita'     di     controllo    e    sanzionatoria    derivante
dall'applicazione della presente legge.