Art. 18. Controlli e sanzioni 1. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione non ammettera' al programma degli incentivi i datori di lavoro qualora dovessero riscontrarsi in sede di controlli, alternativamente o cumulativamente, la inesistenza o la non permanenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5. 2. Nell'ipotesi del comma 1, qualora il datore di lavoro abbia gia' usufruito in tutto o in parte degli incentivi del presente titolo, dovra' restituirli secondo modalita' stabilite con apposito decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione siciliana. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimane estraneo all'attivita' di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della presente legge.