Art. 19.
                Piani per l'inserimento professionale
                  dei giovani privi di occupazione
 
  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto-legge  16
maggio  1994,  n.  299,  convertito  con modificazioni dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni,  trovano
applicazione  nel  territorio della Regione siciliana con le seguenti
modifiche ed integrazioni:
   a) i progetti di cui al comma 1, lettera b) del citato articolo 15
della  legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere promossi, redatti
e realizzati anche direttamente dai soggetti di cui  all'articolo  3,
lettera  a),  della  presente  legge.  In  tali casi e' consentita la
richiesta nominativa per l'assegnazione ai progetti;
   b) ai giovani impegnati nei progetti  e'  erogata  una  indennita'
oraria  pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e
per un periodo  non  superiore  a  12  mesi.  Tale  indennita'  viene
corrisposta  dal soggetto attivatore del progetto, fermo restando che
la meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle  ore
di  formazione,  e'  a  carico  del  soggetto  presso  cui  e' svolta
l'esperienza lavorativa.
  2. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.  28  dello
Statuto, del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo si applicano
l'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997,  n.  6  e
l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal presente articolo, valutati in lire
20.000 milioni, si fa  fronte  con  le  disponibilita'  del  capitolo
33724.
  5.  Le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario
1997 sul capitolo 33724, relativo alle finalita' di cui  all'articolo
70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, possono essere
reiscritte  su  richiesta  dell'assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e  l'emigrazione,  da
produrre  entro  il 31 marzo 1998, e riassegnate al medesimo capitolo
di provenienza con  provvedimento  dell'assessore  regionale  per  il
bilancio e le finanze.