Art. 2. Contributo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato 1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consiste nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro nelle misure di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per: a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni e di persone svantaggiate come definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le assunzioni a tempo indeterminato fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento; c) le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time; d) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24 mesi; e) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi; f) le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. L'intervento di cui al comma 1 si applica anche per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori part-time e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato, nella misura prevista dal successivo articolo 7.