Art. 2.
                    Contributo per le assunzioni
              e le trasformazioni a tempo indeterminato
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 1 l'intervento  regionale  ha
carattere  aggiuntivo  a  quelli  di  analoga  natura, ove spettanti,
disposti dallo Stato, e consiste nello sgravio totale dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  a carico del datore di lavoro nelle
misure di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per:
   a) le assunzioni a tempo indeterminato di apprendisti di cui  alla
legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che
non  godono  dei  benefici  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, le
assunzioni a tempo indeterminato  di  disoccupati  appartenenti  alle
categorie  protette  di  cui  alla  legge  2  aprile  1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni e di persone  svantaggiate  come
definite dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, le assunzioni a
tempo  indeterminato  fatte  a  norma  delle  vigenti disposizioni in
materia di collocamento;
   c)  le  trasformazioni  a  tempo  indeterminato  di  contratti  di
formazione e lavoro, anche part-time;
   d) le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 24
mesi;
   e)  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato di lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
   f) le assunzioni a  tempo  indeterminato  di  lavoratori  iscritti
nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2.  L'intervento  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  per le
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori  part-time  e  per  le
trasformazioni  in  contratti  a  tempo  indeterminato  di  contratti
part-time a tempo determinato, nella misura prevista  dal  successivo
articolo 7.