Art. 20.
                          Norme transitorie
 
  1.  Le  disposizioni  previste  dagli  articoli  9 e 10 della legge
regionale 15 maggio  1991,  n.  27,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, cessano la loro efficacia il 1 gennaio 1999.
  2.  Limitatamente  alle  assunzioni  effettuate  fino  alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  continuano   a   trovare
applicazione  le  disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa
erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709).