Art. 20. Norme transitorie 1. Le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, cessano la loro efficacia il 1 gennaio 1999. 2. Limitatamente alle assunzioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni indicate al comma 1 fino alla completa erogazione degli incentivi ivi previsti (capitoli 33708 e 33709).