Art. 21. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 1. L'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e' sostituito dal seguente: "1. Sono ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 5 tutte le forme di lavoro autonomo esercitate dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, comprese le attivita' comportanti l'esercizio di arti e professioni e ad esclusione delle attivita' imprenditoriali". 2. All'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono soppresse le parole da "misure" a "associata". 3. All'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono soppresse le parole "misure elevabili rispettivamente al 60 per cento e a 150 milioni per attivita' espletate in forma associata e", nonche' le parole "misure elevabili al 50 per cento e a lire 80 milioni per attivita' espletate in forma associata". 4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e' aggiunto il seguente periodo: "La predetta convenzione puo' essere stipulata in alternativa con altro soggetto di comprovata esperienza e capacita' tecnica nella promozione di impresa". 5. All'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dopo le parole "tempo parziale" sono aggiunte le parole "ivi compresi gli oneri sociali".