Art. 21.
       Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85
 
  1. L'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.  85,  e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Sono  ammesse  a  godere dei benefici previsti dall'articolo 5
tutte le forme di lavoro autonomo  esercitate  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  1,  commi  2  e  3,  comprese  le attivita' comportanti
l'esercizio di arti e professioni e  ad  esclusione  delle  attivita'
imprenditoriali".
  2.  All'articolo  5,  comma  1, lettera a) della legge regionale 21
dicembre  1995,  n.  85  sono  soppresse  le  parole  da  "misure"  a
"associata".
  3.  All'articolo  5,  comma  1, lettera c) della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85  sono  soppresse  le  parole  "misure  elevabili
rispettivamente  al  60  per  cento  e  a  150  milioni per attivita'
espletate in forma associata e", nonche' le parole "misure  elevabili
al  50 per cento e a lire 80 milioni per attivita' espletate in forma
associata".
  4. Al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  regionale  21  dicembre
1995, n. 85, e' aggiunto il seguente periodo:
  "La  predetta  convenzione puo' essere stipulata in alternativa con
altro soggetto di comprovata esperienza  e  capacita'  tecnica  nella
promozione di impresa".
  5.  All'articolo  12,  comma  6,  della legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85, dopo le parole "tempo parziale" sono aggiunte le  parole
"ivi compresi gli oneri sociali".