Art. 24.
                       Comitato di valutazione
 
  1.  Per  la  valutazione  dei  progetti  formativi ed occupazionali
finalizzata all'utile inserimento nei  piani  di  programmazione,  e'
costituito  apposito  Comitato  composto da non piu' di sette esperti
esterni   all'Amministrazione   regionale   nominato   con    decreto
dell'assessore  regionale  per  il  lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione.  Per gli  oneri  finanziari
occorrenti   al   funzionamento   del   Comitato  si  provvedera'  in
conformita' a quanto previsto all'articolo 9, comma 24,  della  legge
28  novembre  1996,  n. 608, e con i fondi destinati al finanziamento
dei progetti.
  2. I piani di cui al  comma  1  sono  approvati  dalla  Commissione
regionale per l'impiego e la formazione professionale.