Art. 24. Comitato di valutazione 1. Per la valutazione dei progetti formativi ed occupazionali finalizzata all'utile inserimento nei piani di programmazione, e' costituito apposito Comitato composto da non piu' di sette esperti esterni all'Amministrazione regionale nominato con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Per gli oneri finanziari occorrenti al funzionamento del Comitato si provvedera' in conformita' a quanto previsto all'articolo 9, comma 24, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e con i fondi destinati al finanziamento dei progetti. 2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dalla Commissione regionale per l'impiego e la formazione professionale.