Art. 25. Cofinanziamento di misure di politiche attive del lavoro 1. Per i fini di cui al presente titolo, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva del lavoro con le risorse del programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione siciliana.