Art. 25.
      Cofinanziamento di misure di politiche attive del lavoro
 
  1.  Per i fini di cui al presente titolo, l'assessore regionale per
il lavoro, la  previdenza  sociale,  la  formazione  professionale  e
l'emigrazione e' autorizzato a cofinanziare misure di politica attiva
del   lavoro  con  le  risorse  del  programma  operativo  plurifondo
1994-1999 della Regione siciliana.