Art. 26.
     Riorganizzazione di uffici dell'Amministrazione del lavoro
 
  1.  Al  fine  di  attivare,  coordinare,  progettare,  monitorare e
comunque facilitare  l'introduzione  nel  mercato  del  lavoro  delle
misure  di  politica  attiva del lavoro di cui al presente titolo, il
"Coordinamento  regionale  dei  lavori  socialmente  utili"  di   cui
all'articolo  70  della  legge  regionale  7  marzo  1997,  n.  6  e'
trasformato nel "Coordinamento regionale  delle  misure  di  politica
attiva del lavoro".
  2.  Per  i fini di cui al comma 1 il "Coordinamento regionale delle
misure di politica attiva del lavoro" si avvale anche di personale in
servizio presso gli uffici periferici dell'assessorato regionale  del
lavoro,  della  previdenza  sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione.
  3. Le unita' di personale, individuate con  decreto  dell'assessore
regionale  per  il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione
professionale e l'emigrazione presso  il  su  citato  "Coordinamento"
dipenderanno  funzionalmente dal Coordinamento regionale delle misure
di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici
ove prestano servizio.
  4. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale  21  settembre
1990, n. 36 e' sostituito dal seguente:
  "Il  presidente  della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con
la procedura di cui al  comma  1,  da  scegliersi  tra  i  funzionari
assegnati  all'assessorato  regionale  del  lavoro,  della previdenza
sociale,  della  formazione  professionale  e  dell'emigrazione,  con
qualifica di dirigente superiore, nonche' tra il personale assunto ai
sensi   del  comma  2  del  successivo  articolo  12,  con  qualifica
equiparata a dirigente superiore.  Il  vicedirettore  sostituisce  il
direttore  in  caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente
le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia".