Art. 26. Riorganizzazione di uffici dell'Amministrazione del lavoro 1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al presente titolo, il "Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili" di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e' trasformato nel "Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro". 2. Per i fini di cui al comma 1 il "Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro" si avvale anche di personale in servizio presso gli uffici periferici dell'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. 3. Le unita' di personale, individuate con decreto dell'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione presso il su citato "Coordinamento" dipenderanno funzionalmente dal Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro e gerarchicamente dai capi degli uffici ove prestano servizio. 4. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e' sostituito dal seguente: "Il presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente superiore, nonche' tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo articolo 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia".