Art. 28. Consulente di parita' 1. Al consulente di parita' per l'esercizio della sua funzione spettano le indennita' previste dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1991, n. 125 e comunque per un limite massimo mensile di lire 1.600.000. 2. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilita' del capitolo 33651.