Art. 28.
                        Consulente di parita'
 
  1.  Al  consulente  di  parita'  per l'esercizio della sua funzione
spettano le indennita' previste dal comma 11  dell'articolo  8  della
legge 10 aprile 1991, n. 125 e comunque per un limite massimo mensile
di lire 1.600.000.
  2.  Al  relativo  onere  si  fa  fronte  con  le disponibilita' del
capitolo 33651.